Regolamento

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DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO PER L’UTILlZZO DEI MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA DA PARTE DEI VIAGGIATORI
L.R. 24 dicembre 1998, n. 45, art. 6 comma 1, lettera I
Approvato con deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 633 del 23/05/2005

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Art. 1
Obbligo del trasporto

L’Azienda esercita sulle linee automobilistiche da essa esercitata, alle condizioni ed alle tariffe in vigore, il trasporto di persone, colli a mano ed animali al seguito, secondo le condizioni generali stabilite nel Contratto di Servizio.

Art. 2
Pubblicazione orari

L’Azienda espone l’orario ufficiale delle corse ‑ e le relative tariffe ‑ nei propri locali, nei capolinea e nei punti di fermata.
Gli orari esposti al pubblico possono subire variazioni che debbono essere preventivamente rese note all’utenza.

Art. 3
Condizioni e tariffe

Le vigenti condizioni e tariffe, debitamente approvate dalla Regione Marche, sono integralmente applicabili.
Qualsiasi modifica deve essere preventivamente autorizzata e resa nota all’utenza mediante pubblicazione.

Art. 4
Accesso agli autobus

L’accesso agli autobus avviene esclusivamente in corrispon-denza delle fermate poste lungo le linee esercitate dalle singole aziende. Il passeggero deve segnalare con chiarezza e per tempo l’intenzione di salire in vettura.

II passeggero in attesa di scendere deve manifestare per tempo la propria intenzione utilizzando gli appositi pulsanti di richiesta fermata.

La salita e la discesa debbono avvenire esclusivamente dalla porta prescritta .

Art. 5
Comportamento in vettura

Ai passeggeri degli autobus è vietato:

Salire e scendere dalla vettura in punti diversi da quelli segnalati come fermate;

Avere comportamenti tali da recare disturbo al conducente del mezzo ed agli altri viaggiatori ;

Fumare in vettura;

Occupare più di un posto a sedere senza munirsi del relativo titolo di viaggio e/o ingombrare in qualsiasi modo uscite o passaggi;

Danneggiare o insudiciare i veicoli, le pareti, gli accessori e suppellettili ;

Esercitare attività pubblicitarie e/o commerciali, anche se a scopo benefico, senza il consenso della Società di Gestione;

Accedere in vettura con armi e materiali compresi tra quelli classificati nocivi e pericolosi o con oggetti ed involucri che per volume, forma e natura possano risultare pericolosi per i viaggiatori e/o arrecare danni alla vettura ;

Salire sull’autobus in stato di ebbrezza o in condizioni fisiche o psicofisiche tali da arrecare danno a sé ed agli altri occupanti del mezzo;

Sporgersi o gettare oggetti dai finestrini;

Aprire i finestrini dell’autobus senza l’assenso dei viaggiatori interessati.

Nei casi di manifesto disturbo arrecato agli altri viaggiatori il personale di servizio può invitare i responsabili della turbativa a scendere dall’autobus anche ricorrendo all’intervento delle Forze dell’Ordine.

I passeggeri sono tenuti a:

Cedere il posto ai mutilati ed invalidi, per i quali sono riservati posti in vettura, nonché agevolare le persone anziane e le donne in stato di gravidanza e/o persone con bambini non autosufficienti al seguito;

Informare il conducente sugli eventuali oggetti smarriti/rinvenuti a bordo del mezzo.

Art. 6
Documenti di viaggio

Gli utenti dei servizi di autotrasporto pubblico di linea debbono munirsi di valido ed idoneo titolo di viaggio acquistato a terra o a bordo acquistandolo dal conducente del mezzo, pagando maggiorazione prevista nei casi stabiliti dalle norme regionali sulla disciplina delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale, o tramite le emettitrici automatiche qualora il mezzo ne sia provvisto.

Il titolo di viaggio non è cedibile e dovrà essere conservato integro e riconoscibile dall’utente per l’intero percorso o per tutto il tempo della sua validità ed esibito su richiesta del personale incaricato.

I titoli di viaggio che necessitano di convalida debbono essere obliterati immediatamente all’inizio della corsa.

In caso di mancato o inidoneo funzionamento dell’apparecchiatura di convalida del titolo di viaggio il viaggiatore dovrà darne immediata comunicazione al conducente affinché questi lo possa convalidare.

I passeggeri muniti di abbonamento, all’atto della salita a bordo, debbono esibire al conducente dell’autobus il regolare abbonamento.

II titolo di viaggio, ove richiesto, va convalidato all’inizio del percorso ed in ogni caso prima di raggiungere la fermata immediatamente successiva.

Nel caso di abbonamenti acquistati presso rivendite autorizzate la convalida deve essere effettuata al momento del suo primo utilizzo.

Il diritto a viaggiare decade al termine del percorso corrispondente al valore del titolo di viaggio posseduto.

Nel caso di biglietti con validità oraria sono ammesse soste intermedie e l’utilizzo di più mezzi nel limite del tempo prefissato.

I documenti di viaggio che richiedano la compilazione di dati a cura dell’interessato debbono essere regolarmente compilati per essere validi.

La tipologia dei biglietti e degli abbonamenti e le relative tariffe sono stabilite dalla Regione Marche e/o dalla Amministrazione Comunale competente che vi provvedono con appositi atti amministrativi.

Il possesso di un titolo di viaggio non obliterato o convalidato non abilita a viaggiare e l’utente viene considerato con titolo di viaggio non valido e passibile di sanzione amministrativa.

Art. 7
Controlli, sanzioni e norme generali

Il viaggiatore, quando richiesto, è tenuto a fornire le proprie generalità al personale addetto al controllo di vigilanza. Detto personale nello svolgimento delle funzioni di accertamento e contestazione delle irregolarità dei titoli di viaggio acquisisce la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 del Codice Penale.

Il viaggiatore sprovvisto di documento di identità può essere invitato a discendere dal mezzo e sottoposto ad identificazione presso la competente autorità di polizia.

Il viaggiatore che all’atto del controllo risulti sprovvisto del titolo di viaggio o presenti un titolo di viaggio comunque non valido (biglietto o abbonamento non convalidato, scaduto o non accompagnato dai documenti richiesti) è tenuto oltre al pagamento del biglietto di corsa semplice anche al pagamento di una sanzione amministrativa nella misura stabilita dalla legge regionale vigente in materia.

Art. 8
Trasporto bambini

I bambini di età inferiore ai 6 anni sono trasportati gratuitamente purché non occupino posti a sedere e siano accompagnati singolarmente da persona adulta.

E’ consentito trasportare gratuitamente passeggini per bambini piegati in modo tale da ridurre l’ingombro.

Art. 9
Trasporto bagagli

Il passeggero munito di regolare documento di viaggio può trasportare gratuitamente un collo di dimensioni non superiori a cm. 75x50x25 e di peso non superiore a 10 chilogrammi.

L’ammissibilità di ulteriori colli è subordinata alla disponibilità di spazio e di peso e al pagamento della tariffa in vigore.

Non è ammesso in nessun caso, il trasporto di oggetti ingombranti, sudici o pericolosi.

Il trasporto di bagagli, pacchi o colli non accompagnati è consentito soltanto sugli autobus provvisti di bagagliaio.

Art. 10
Trasporto animali domestici

Sugli autobus in servizio di linea il viaggiatore può portare con se, previo pagamento di un ulteriore biglietto, nei limiti consentiti dalle norme vigenti, un animale di piccola taglia purché tenuto in modo da non arrecare molestia agli altri passeggeri o danno al mezzo e/o alle cose trasportate.

I cani debbono essere muniti di museruola a maglie fitte e tenuti al guinzaglio.

E’ consentito il trasporto gratuito di cani accompagnatori di non vedenti ‑ purché muniti di museruola a maglie fitte e tenuti al guinzaglio ‑ e cani poliziotto.

Qualora un animale insudici, deteriori la vettura o provochi danni a persone o cose, il passeggero che lo accompagna è tenuto al risarcimento del danno.

Art. 11
Libera circolazione

Hanno diritto alla libera circolazione sugli automezzi di trasporto pubblico i dipendenti della Regione, delle Province e dei Comuni che svolgono su di essi compiti di controllo e vigilanza, purché adeguatamente e preventivamente segnalati alle società di gestione e muniti di apposita tessera di riconoscimento.

Hanno inoltre diritto alla libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, della L.R. 24 Dicembre 1998, n. 45, come modificato dall’articolo 24, comma 2, della L.R. 24 Dicembre 2004, n. 29, gli appartenenti alle Forze di Polizia.

Art. 12
Informazioni, suggerimenti e reclami

Per informazioni o segnalazioni il cliente può fare riferimento al centralino aziendale o al numero verde o al call‑center attrezzato a tale scopo.

Gli utenti possono segnalare all’azienda esercente il servizio, a mezzo lettera o fax, eventuali reclami o suggerimenti relativi al servizio.

L’azienda dovrà evadere tutti i reclami scritti, con risposta motivata, entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

Art. 13
Smarrimento di oggetti personali

Il passeggero può rivolgersi al centralino aziendale, al numero verde o al call‑center, per informarsi in merito a oggetti che lo stesso ritiene di aver smarrito a “bordo degli autobus”.

L’azienda terrà a disposizione gli oggetti smarriti rinvenuti a bordo dei mezzi per 10 giorni dal rinvenimento, dopodiché applicherà le disposizioni previste dall’art. 927 e successivi del Codice Civile.

Art. 14
Infortuni sui mezzi

In caso di infortuni, cadute, incidenti o altro verificatisi a bordo delle vetture, i passeggeri debbono segnalare immediatamente al conducente il danno subito e successivamente, comunque non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell’evento, alla società esercente il servizio con lettera raccomandata A/R.

La denuncia deve contenere la descrizione del fatto, il numero di targa della vettura, il nominativo, l’indirizzo di eventuali testimoni ed una certificazione medica in caso di infortunio .

L’azienda esercente il servizio di trasporto provvederà a denunciare l’infortunio alla Compagnia Assicuratrice. 

DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO PER L’UTILlZZO DEI MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA DA PARTE DEI VIAGGIATORI
L.R. 24 dicembre 1998, n. 45, art. 6 comma 1, lettera I

Approvato con deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 633 del 23/05/2005

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Art. 1
Obbligo del trasporto

L’Azienda esercita sulle linee automobilistiche da essa esercitata, alle condizioni ed alle tariffe in vigore, il trasporto di persone, colli a mano ed animali al seguito, secondo le condizioni generali stabilite nel Contratto di Servizio.

Art. 2
Pubblicazione orari

L’Azienda espone l’orario ufficiale delle corse ‑ e le relative tariffe ‑ nei propri locali, nei capolinea e nei punti di fermata.
Gli orari esposti al pubblico possono subire variazioni che debbono essere preventivamente rese note all’utenza.

Art. 3
Condizioni e tariffe

Le vigenti condizioni e tariffe, debitamente approvate dalla Regione Marche, sono integralmente applicabili.
Qualsiasi modifica deve essere preventivamente autorizzata e resa nota all’utenza mediante pubblicazione.

Art. 4
Accesso agli autobus

L’accesso agli autobus avviene esclusivamente in corrispon-denza delle fermate poste lungo le linee esercitate dalle singole aziende. Il passeggero deve segnalare con chiarezza e per tempo l’intenzione di salire in vettura.

II passeggero in attesa di scendere deve manifestare per tempo la propria intenzione utilizzando gli appositi pulsanti di richiesta fermata.

La salita e la discesa debbono avvenire esclusivamente dalla porta prescritta .

Art. 5
Comportamento in vettura

Ai passeggeri degli autobus è vietato:

  • Salire e scendere dalla vettura in punti diversi da quelli segnalati come fermate;

  • Avere comportamenti tali da recare disturbo al conducente del mezzo ed agli altri viaggiatori ;

  • Fumare in vettura;

  • Occupare più di un posto a sedere senza munirsi del relativo titolo di viaggio e/o ingombrare in qualsiasi modo uscite o passaggi;

  • Danneggiare o insudiciare i veicoli, le pareti, gli accessori e suppellettili ;

  • Esercitare attività pubblicitarie e/o commerciali, anche se a scopo benefico, senza il consenso della Società di Gestione;

  • Accedere in vettura con armi e materiali compresi tra quelli classificati nocivi e pericolosi o con oggetti ed involucri che per volume, forma e natura possano risultare pericolosi per i viaggiatori e/o arrecare danni alla vettura ;

  • Salire sull’autobus in stato di ebbrezza o in condizioni fisiche o psicofisiche tali da arrecare danno a sé ed agli altri occupanti del mezzo;

  • Sporgersi o gettare oggetti dai finestrini;

  • Aprire i finestrini dell’autobus senza l’assenso dei viaggiatori interessati.

Nei casi di manifesto disturbo arrecato agli altri viaggiatori il personale di servizio può invitare i responsabili della turbativa a scendere dall’autobus anche ricorrendo all’intervento delle Forze dell’Ordine.

I passeggeri sono tenuti a:

  • Cedere il posto ai mutilati ed invalidi, per i quali sono riservati posti in vettura, nonché agevolare le persone anziane e le donne in stato di gravidanza e/o persone con bambini non autosufficienti al seguito;

  • Informare il conducente sugli eventuali oggetti smarriti/rinvenuti a bordo del mezzo.

Art. 6
Documenti di viaggio

Gli utenti dei servizi di autotrasporto pubblico di linea debbono munirsi di valido ed idoneo titolo di viaggio acquistato a terra o a bordo acquistandolo dal conducente del mezzo, pagando maggiorazione prevista nei casi stabiliti dalle norme regionali sulla disciplina delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale, o tramite le emettitrici automatiche qualora il mezzo ne sia provvisto.

Il titolo di viaggio non è cedibile e dovrà essere conservato integro e riconoscibile dall’utente per l’intero percorso o per tutto il tempo della sua validità ed esibito su richiesta del personale incaricato.

I titoli di viaggio che necessitano di convalida debbono essere obliterati immediatamente all’inizio della corsa.

In caso di mancato o inidoneo funzionamento dell’apparecchiatura di convalida del titolo di viaggio il viaggiatore dovrà darne immediata comunicazione al conducente affinché questi lo possa convalidare.

I passeggeri muniti di abbonamento, all’atto della salita a bordo, debbono esibire al conducente dell’autobus il regolare abbonamento.

II titolo di viaggio, ove richiesto, va convalidato all’inizio del percorso ed in ogni caso prima di raggiungere la fermata immediatamente successiva.

Nel caso di abbonamenti acquistati presso rivendite autorizzate la convalida deve essere effettuata al momento del suo primo utilizzo.

Il diritto a viaggiare decade al termine del percorso corrispondente al valore del titolo di viaggio posseduto.

Nel caso di biglietti con validità oraria sono ammesse soste intermedie e l’utilizzo di più mezzi nel limite del tempo prefissato.

I documenti di viaggio che richiedano la compilazione di dati a cura dell’interessato debbono essere regolarmente compilati per essere validi.

La tipologia dei biglietti e degli abbonamenti e le relative tariffe sono stabilite dalla Regione Marche e/o dalla Amministrazione Comunale competente che vi provvedono con appositi atti amministrativi.

Il possesso di un titolo di viaggio non obliterato o convalidato non abilita a viaggiare e l’utente viene considerato con titolo di viaggio non valido e passibile di sanzione amministrativa.

Art. 7
Controlli, sanzioni e norme generali

Il viaggiatore, quando richiesto, è tenuto a fornire le proprie generalità al personale addetto al controllo di vigilanza. Detto personale nello svolgimento delle funzioni di accertamento e contestazione delle irregolarità dei titoli di viaggio acquisisce la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 del Codice Penale.

Il viaggiatore sprovvisto di documento di identità può essere invitato a discendere dal mezzo e sottoposto ad identificazione presso la competente autorità di polizia.

Il viaggiatore che all’atto del controllo risulti sprovvisto del titolo di viaggio o presenti un titolo di viaggio comunque non valido (biglietto o abbonamento non convalidato, scaduto o non accompagnato dai documenti richiesti) è tenuto oltre al pagamento del biglietto di corsa semplice anche al pagamento di una sanzione amministrativa nella misura stabilita dalla legge regionale vigente in materia.

Art. 8
Trasporto bambini

I bambini di età inferiore ai 6 anni sono trasportati gratuitamente purché non occupino posti a sedere e siano accompagnati singolarmente da persona adulta.

E’ consentito trasportare gratuitamente passeggini per bambini piegati in modo tale da ridurre l’ingombro.

Art. 9
Trasporto bagagli

Il passeggero munito di regolare documento di viaggio può trasportare gratuitamente un collo di dimensioni non superiori a cm. 75x50x25 e di peso non superiore a 10 chilogrammi.

L’ammissibilità di ulteriori colli è subordinata alla disponibilità di spazio e di peso e al pagamento della tariffa in vigore.

Non è ammesso in nessun caso, il trasporto di oggetti ingombranti, sudici o pericolosi.

Il trasporto di bagagli, pacchi o colli non accompagnati è consentito soltanto sugli autobus provvisti di bagagliaio.

Art. 10
Trasporto animali domestici

Sugli autobus in servizio di linea il viaggiatore può portare con se, previo pagamento di un ulteriore biglietto, nei limiti consentiti dalle norme vigenti, un animale di piccola taglia purché tenuto in modo da non arrecare molestia agli altri passeggeri o danno al mezzo e/o alle cose trasportate.

I cani debbono essere muniti di museruola a maglie fitte e tenuti al guinzaglio.

E’ consentito il trasporto gratuito di cani accompagnatori di non vedenti ‑ purché muniti di museruola a maglie fitte e tenuti al guinzaglio ‑ e cani poliziotto.

Qualora un animale insudici, deteriori la vettura o provochi danni a persone o cose, il passeggero che lo accompagna è tenuto al risarcimento del danno.

Art. 11
Libera circolazione

Hanno diritto alla libera circolazione sugli automezzi di trasporto pubblico i dipendenti della Regione, delle Province e dei Comuni che svolgono su di essi compiti di controllo e vigilanza, purché adeguatamente e preventivamente segnalati alle società di gestione e muniti di apposita tessera di riconoscimento.

Hanno inoltre diritto alla libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, della L.R. 24 Dicembre 1998, n. 45, come modificato dall’articolo 24, comma 2, della L.R. 24 Dicembre 2004, n. 29, gli appartenenti alle Forze di Polizia.

Art. 12
Informazioni, suggerimenti e reclami

Per informazioni o segnalazioni il cliente può fare riferimento al centralino aziendale o al numero verde o al call‑center attrezzato a tale scopo.

Gli utenti possono segnalare all’azienda esercente il servizio, a mezzo lettera o fax, eventuali reclami o suggerimenti relativi al servizio.

L’azienda dovrà evadere tutti i reclami scritti, con risposta motivata, entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

Art. 13
Smarrimento di oggetti personali

Il passeggero può rivolgersi al centralino aziendale, al numero verde o al call‑center, per informarsi in merito a oggetti che lo stesso ritiene di aver smarrito a “bordo degli autobus”.

L’azienda terrà a disposizione gli oggetti smarriti rinvenuti a bordo dei mezzi per 10 giorni dal rinvenimento, dopodiché applicherà le disposizioni previste dall’art. 927 e successivi del Codice Civile.

Art. 14
Infortuni sui mezzi

In caso di infortuni, cadute, incidenti o altro verificatisi a bordo delle vetture, i passeggeri debbono segnalare immediatamente al conducente il danno subito e successivamente, comunque non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell’evento, alla società esercente il servizio con lettera raccomandata A/R.

La denuncia deve contenere la descrizione del fatto, il numero di targa della vettura, il nominativo, l’indirizzo di eventuali testimoni ed una certificazione medica in caso di infortunio .

L’azienda esercente il servizio di trasporto provvederà a denunciare l’infortunio alla Compagnia Assicuratrice.

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